Ethical Principles and Reporting Mechanism
Tessitura Scotti S.r.l. ("the Company") considers the respect for ethical principles it has adopted, as well as compliance with the laws and regulations in the countries it operates in, to be of fundamental importance.
In accordance with Legislative Decree no. 24/2023, which implemented Directive (EU) 2019/1937 on "Whistleblowing", we have activated appropriate internal reporting channels, particularly through the use of a platform, to ensure the protection and confidentiality of both the whistleblowers and the individuals involved, as well as the content of the reports, while still allowing the option of direct meetings.
These reporting channels allow concerned parties to report to the Company, even anonymously, any violations of national or European Union regulations that harm the public interest or the integrity of the Company, as well as significant illicit conduct as per Legislative Decree 231/2001 or violations of the Organizational, Management, and Control Model, which they become aware of in their professional context.
For any requests for clarification or suggestions, please contact the dedicated channels: www.tessiturascotti.it/en/contacts.
Outside of the internal reporting channels, under certain conditions, the whistleblower may make an external report, in accordance with articles 6 et seq. of Legislative Decree no. 24/2023.
Domande Frequenti
Come può essere d’aiuto la mia segnalazione?
La segnalazione serve a indagare su situazioni illecite e non etiche, a identificare rischi con tempestività e a prevenire potenziali danni alla reputazione dell’azienda. In questo modo, essa può contribuire a ridurre al minimo i rischi per l’azienda e per tutti i suoi collaboratori.
Il sistema di segnalazione è a disposizione dei segnalanti se essi hanno motivi sufficienti per ritenere che le segnalazioni siano veritiere, sulla base delle circostanze di fatto e delle informazioni a loro disposizione. Per poter indagare sulle segnalazioni, abbiamo bisogno di informazioni specifiche su fatti specifici.
Chi può effettuare una segnalazione?
La normativa sul whistleblowing, con le relative tutele, si applica alle seguenti categorie di persone che segnalano violazioni di cui siano venute a conoscenza nell’ambito del proprio contesto lavorativo:
• lavoratori subordinati (per esempio, lavoratori con cui è in essere un rapporto di lavoro a tempo parziale, intermittente, a tempo determinato, somministrazione, apprendistato, lavoro accessorio o lavoratori che svolgono prestazioni occasionali);
• lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso le Società;
• liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività lavorativa presso le Società;
• stagisti e tirocinanti;
• azionisti;
• persona con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza presso le Società.
La tutela delle persone segnalanti si applica anche qualora la segnalazione avvenga nei seguenti casi:
• quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
• durante il periodo di prova;
• successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.
Che tipo di comportamenti dovrei segnalare?
Utilizza il Whistleblowing se sei venuto a conoscenza di comportamenti o eventi che possono configurarsi come violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione Europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità della Società, di cui sei venuto a conoscenza nel tuo contesto lavorativo.
La normativa sul whistleblowing, con le relative tutele, non si applica invece alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro.
In particolare, le violazioni oggetto di segnalazione possono consistere in:
• violazioni del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società ex D.Lgs. 231/2001;
• illeciti relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
• violazioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione Europea;
• violazioni in materia di concorrenza e mercato interno.
Come posso inviare una segnalazione interna?
Una segnalazione può essere inviata attraverso il server sicuro di una azienda specializzata e indipendente dalla Società, raggiungibile attraverso il link riportato nella presente sezione del sito web.
In alternativa, può essere richiesto un incontro diretto all’ufficio interno della Società specificamente individuato e autorizzato a gestire i canali interni di segnalazione (c.d. “Organo di Vigilanza”).
Che cosa avviene dopo una segnalazione?
Tutte le segnalazioni vengono ricevute e gestite dall'Organo di Vigilanza (vedi sopra).
Dopo aver presentato una segnalazione, la persona segnalante:
• riceve avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
• può essere ulteriormente contattato per fornire all'Organo di Vigilanza informazioni, integrazioni o chiarimenti;
• riceve riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.
È possibile inviare una segnalazione in modalità anonima?Sample tab
Sì, puoi fare una segnalazione in forma anonima. Tuttavia, ti invitiamo a identificarti, così da creare le migliori condizioni possibili per un'indagine efficace.
Informazioni su canale, procedure e presupposti per effettuare segnalazioni esterne
La persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna tramite il canale istituito presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) quando:
• non è prevista, nell’ambito del suo contesto lavorativo, l’attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme al D.Lgs. 24/2023;
• la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
• la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare un rischio di ritorsione;
• la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.
Per i dettagli sul funzionamento e l’accesso al canale esterno di ANAC si rimanda al sito www.anticorruzione.it/-/whistleblowing.
Inoltre, la persona segnalante può ricorrere alla divulgazione pubblica, ma solo ed esclusivamente nei casi espressamente previsti dalla legge. In difetto le tutele garantite al segnalante non troveranno applicazione. Le ipotesi ammesse sono le seguenti:
• la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro nei termini previsti dalla normativa vigente in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
• la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
• la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.
Nel contesto sopra descritto, resta ferma per il segnalante la possibilità di rivolgersi all’autorità giudiziaria o contabile.
Sono previste forme di tutela per il segnalante?
Il soggetto che effettua una segnalazione gode della più ampia tutela della sua riservatezza, estesa anche ad altri soggetti previsti dalla normativa vigente, ossia ai facilitatori (persona fisica che assiste il segnalante nell’effettuare la segnalazione e che opera nel medesimo contesto lavorativo), ai colleghi del segnalante e a coloro che operano nel medesimo contesto lavorativo, nonché agli enti di proprietà del segnalante.
Inoltre, il segnalante non può subire forme di ritorsione a causßa della segnalazione effettuata e, laddove ciò dovesse avvenire, fermi i poteri di intervento e sanzionatori di ANAC, la Società stessa è tenuta a porre rimedio a tale situazione con le dovute iniziative volte:
• da una parte, a tutelare il segnalante e a interrompere le condotte vessatorie in cui è incorso o a rendere inefficaci i provvedimenti eventualmente presi a suo danno (a titolo esemplificativo e non esaustivo), demansionamento, mutamento di funzioni, mancata conversione del contratto da tempo determinato a indeterminato;
• dall’altra, a irrogare sanzioni ai sensi del sistema disciplinare aziendale nei confronti di coloro che le hanno poste in essere.
Le medesime tutele sono offerte anche nel caso in cui si sia fatto ricorso anche al canale esterno, alla divulgazione e alla denuncia.
In tutti i casi, non sono offerte tutele e, anzi, sono previste misure sanzionatorie, per coloro che effettuano una segnalazione infondata con dolo o colpa grave, con accertamento in tal senso da parte dell’autorità giudiziaria.